Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 14
CESSIONE IN USO AD ALTRI ESERCENTI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI AD USO PUBBLICO DI MEZZI TRASMISSIVI E DI CIRCUITI APPRONTATI DALLA SOCIETÀ
In vigore dal 14 set 1984
- CESSIONE IN USO AD ALTRI ESERCENTI DI SERVIZI DI
TELECOMUNICAZIONI AD USO PUBBLICO DI MEZZI TRASMISSIVI
E DI CIRCUITI APPRONTATI DALLA SOCIETÀ
La Società può cedere in uso ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico impianti radioelettrici di sua pertinenza in Italia e circuiti tra l'Italia e Paesi rientranti nella sfera di sua competenza.
Per la costituzione di circuiti fra Paesi rientranti nella sfera di competenza dell'Amministrazione e Paesi rientranti nella sfera di competenza della Società, l'Amministrazione e la Società cederanno in uso direttamente ai Paesi interessati le tratte di circuito di rispettiva competenza.
I relativi canoni di locazione saranno attribuiti all'Amministrazione ed alla Società per le tratte di rispettiva pertinenza.
La Società può altresì cedere ad altri esercenti di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico i diritti irrevocabili d'uso (IRU) su sistemi trasmissivi dei quali abbia la disponibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-14-2