Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 11

INTERFERENZE

In vigore dal 14 set 1984
- INTERFERENZE L'Amministrazione assegna alla Società le frequenze radioelettriche idonee alla effettuazione dei servizi. Qualora a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi e interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Società stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Società, ritiene indispensabili per la eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-11-2

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INTERFERENZE (Art. 11 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo