Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 11
INTERFERENZE
In vigore dal 14 set 1984
- INTERFERENZE
L'Amministrazione assegna alla Società le frequenze radioelettriche idonee alla effettuazione dei servizi.
Qualora a causa di impianti eseguiti dalla Società, anche se debitamente approvati, vengano a determinarsi disturbi e interferenze con altri impianti di telecomunicazioni preesistenti, la Società stessa deve attuare prontamente tutti gli accorgimenti tecnici che l'Amministrazione, sentita la Società, ritiene indispensabili per la eliminazione dei disturbi ed interferenze medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-11-2