Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 13

RECIPROCA CESSIONE IN USO DI CIRCUITI, IMPIANTI E MEZZI TRASMISSIVI TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETÀ

In vigore dal 14 set 1984
- RECIPROCA CESSIONE IN USO DI CIRCUITI, IMPIANTI E MEZZI TRASMISSIVI TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETÀ La Società, per la costituzione dei circuiti internazionali destinati all'espletamento dei servizi con i Paesi rientranti nella sfera di competenza della Società stessa, per i raccordi tra i propri centri operativi ubicati in località sedi di centri nazionali diversi, nonché per i circuiti di raccordo, in sede di centro nazionale, tra i propri impianti e quelli degli altri gestori, ha l'obbligo di utilizzare - in territorio nazionale - circuiti e mezzi trasmissivi dell'Amministrazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non sia in grado di fornire i circuiti e i mezzi richiesti, la Società dovrà rivolgersi alla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico, e - ove questa non abbia disponibilità - ha facoltà di costituirli direttamente. I canoni da corrispondere all'Amministrazione e/o alla Concessionaria del servizio telefonico nazionale ad uso pubblico per la cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi, sono specificati nell'allegato A. Gli stessi canoni saranno applicati reciprocamente dall'Amministrazione e dalla Società per la cessione in uso di circuiti e mezzi trasmissivi internazionali di rispettiva pertinenza realizzati su cavi sottomarini. Per la cessione in uso all'Amministrazione di circuiti realizzati dalla Società tramite propri impianti radioelettrici, l'Amministrazione corrisponderà alla Società stessa i canoni indicati nell'allegato B. I canoni di cui ai precedenti commi sono comprensivi di ogni onere e cioè interesse, ammortamento, esercizio e manutenzione e soggetti, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a revisione triennale, d'accordo tra l'Amministrazione, la Concessionaria per il servizio telefonico nazionale ad uso pubblico e la Società, ed approvati con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Nel caso in cui l'Amministrazione e la Società utilizzassero promiscuamente fasci di circuiti per i servizi di rispettiva competenza, le spese corrispondenti ai canoni di locazione, in territorio italiano ed estero, saranno ripartite in proporzione all'uso rispettivo dei circuiti. L'Amministrazione e la Società provvederanno, di comune accordo, a regolamentare caso per caso ogni altra reciproca prestazione non contemplata nella presente Convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-13-2

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RECIPROCA CESSIONE IN USO DI CIRCUITI, IMPIANTI E MEZZI TRASMISSIVI TRA L'AMMINISTRAZIONE E LA SOCIETÀ (Art. 13 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo