Convenzione Ministero delle Poste e Italcable

Art. 32

CANONE DI CONCESSIONE

In vigore dal 14 set 1984
- CANONE DI CONCESSIONE La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 4,50% da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile a norma dell' della presente Convenzione. Per introiti lordi di competenza, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito della Società per i servizi summenzionati in base alle tariffe, tasse e canoni stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle quote spettanti ai competenti gestori nazionali e di quelle spettanti alle Amministrazioni e Compagnie estere interessate. Il versamento del canone dovrà essere effettuato dell'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Società.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-32-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
CANONE DI CONCESSIONE (Art. 32 Approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.) — Testo vigente | Portale Normativo