Convenzione Ministero delle Poste e Italcable
Art. 32
CANONE DI CONCESSIONE
In vigore dal 14 set 1984
- CANONE DI CONCESSIONE
La Società corrisponderà all'Amministrazione un canone annuo di concessione nella misura del 4,50% da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile a norma dell' della presente Convenzione.
Per introiti lordi di competenza, ai fini del precedente comma, si intende il complesso delle tasse, dei canoni e di ogni altro introito della Società per i servizi summenzionati in base alle tariffe, tasse e canoni stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle quote spettanti ai competenti gestori nazionali e di quelle spettanti alle Amministrazioni e Compagnie estere interessate.
Il versamento del canone dovrà essere effettuato dell'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-08-13;523#art-cmd-32-2