Art. 5

In vigore dal 18 giu 1983
È istituita la commissione di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. A comporre la commissione, presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sono chiamati, oltre al direttore generale competente per l'editoria ed al direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, quindici esperti qualificati, nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, scelti tra coloro che svolgano o abbiano svolto attività di ricerca o didattica nelle università per almeno cinque anni, tra coloro che svolgano o che abbiano svolto attività nella pubblica amministrazione e nelle magistrature amministrative, nonché tra coloro che abbiano svolto attività editoriale per almeno cinque anni. Per lo svolgimento dei compiti connessi al funzionamento della commissione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali è costituito, nell'ambito delle strutture amministrative e delle attribuzioni della divisione per l'editoria libraria di cui all', lettera b), della legge 29 gennaio 1975, n. 5, un ufficio di segreteria cui è preposto un funzionario in servizio da almeno due anni presso la divisione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1983 PERTINI FANFANI - VERNOLA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1983 Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 9
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-05-02;254#art-5

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