Art. 1

In vigore dal 18 giu 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416; Sentito il parere espresso dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali; EMANA il seguente decreto: . Concorrono ai contributi previsti dal primo comma dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale che abbiano adempiuto agli obblighi previsti negli articoli 18 e 19 della stessa legge e che siano state registrate come tali ai sensi dell' della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per l'accertamento del possesso di tale requisito da parte delle riviste che presentino richiesta dei contributi stessi e per la predisposizione dei piani di riparto, la commissione, di cui al successivo , si atterrà ai seguenti criteri: a) esclusività del carattere culturale con riferimento al contenuto; b) rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell'originalità degli apporti, con considerazione contemporanea anche dell'autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico, nonché della ampiezza del corredo bibliografico.
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