Art. 4

In vigore dal 18 giu 1983
Per concorrere ai contributi di cui all' del presente decreto le imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque i proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni debbono presentare domanda scritta, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministero per i beni culturali e ambientali. La domanda, in regola con le norme sul bollo, dovrà essere accompagnata dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente, eventualmente dal programma di cui all', lettera b), e dovrà essere corredata da una dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti della pubblicazione nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti per lo stesso anno. Per l'anno 1981 la domanda deve essere presentata entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, restando valide le domande presentate anteriormente alla data medesima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-05-02;254#art-4

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