Art. 3

In vigore dal 18 giu 1983
Sono escluse dai contributi le pubblicazioni periodiche, ancorchè di elevato valore culturale, che dedichino alla pubblicità a pagamento uno spazio medio annuo superiore al 20 per cento, nonché quelle edite dallo Stato, enti pubblici, istituti finanziari o di credito o da imprese non editoriali ovvero a cura dei medesimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-05-02;254#art-3

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Art. 3 Regolamento di attuazione dell'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativo ai contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. — Testo vigente | Portale Normativo