Art. 2

In vigore dal 18 giu 1983
La commissione, agli effetti della concessione del contributo, terrà conto: a) della qualità e dell'impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico; b) della continuità e della regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali; c) del carattere nazionale o regionale, particolarmente significativo, del contenuto, della diffusione e della varietà dei collaboratori; d) di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-05-02;254#art-2

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