Art. 2
In vigore dal 18 giu 1983
La commissione, agli effetti della concessione del contributo, terrà conto:
a) della qualità e dell'impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;
b) della continuità e della regolarità delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;
c) del carattere nazionale o regionale, particolarmente significativo, del contenuto, della diffusione e della varietà dei collaboratori;
d) di eventuali traduzioni dei contenuti in altre lingue, anche classiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-05-02;254#art-2