Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloTitolo IIICapo I

Art. 62

Reintegrazione del dipendente prosciolto

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente destituito ai sensi del successivo e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale nonché il dipendente destituito ai sensi del precedente e successivamente prosciolto da ogni addebito a seguito di revisione del procedimento disciplinare, hanno diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione o del provvedimento di proscioglimento, con la medesima qualifica ed anzianità che avevano all'atto della destituzione. Il relativo provvedimento è adottato dal consiglio di amministrazione. Se il dipendente, durante il periodo successivo alla destituzione non ha potuto partecipare a procedure per la nomina a qualifiche superiori, è ammesso a partecipare ai primi due concorsi o procedure di conferimento di qualifica successive alla riammissione in servizio; in tal caso si applicano le disposizioni del successivo articolo 70 terzo comma e la qualifica viene conferita anche in soprannumero, salvo riassorbimento. Al dipendente assolto in seguito a revisione del giudicato penale o del procedimento disciplinare spetta, per il periodo di destituzione, la reintegrazione economica ai sensi del successivo sesto comma, quale che sia stata la durata dell'esclusione dal servizio; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le disposizioni dei precedenti terzo e quarto comma si applicano anche nei confronti del dipendente punito con la sospensione dalla qualifica e successivamente prosciolto da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche in caso di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.
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