Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo II
Art. 64
Sospensione cautelare facoltativa
In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente nei cui confronti sia stata iniziata l'azione penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave o comunque ricorrano gravi motivi può essere sospeso dal servizio con provvedimento motivato del direttore generale.
Il responsabile dell'unità organizzativa che abbia notizia di una imputazione nei confronti di un proprio dipendente deve riferirne immediatamente al servizio personale.
Fuori del caso previsto dal primo comma, il direttore generale può, per gravi motivi, ordinare la sospensione del dipendente dal servizio, anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. Dei provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa il direttore generale dà immediata comunicazione al consiglio di amministrazione.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare, ai sensi del precedente comma, è revocata e il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli emolumenti non percepiti, esclusi le indennità e i compensi per servizi o funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario, se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato, nelle forme del successivo secondo, terzo e quarto comma, il provvedimento di sospensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-64