Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo III

Art. 73

Contestazione delle infrazioni

In vigore dal 24 giu 1983
Il responsabile dell'unità organizzativa che venga comunque a conoscenza di un atto commesso da un proprio dipendente che possa costituire infrazione disciplinare deve compiere gli accertamenti del caso e ove ritenga che il comportamento possa dar luogo ad una sanzione disciplinare, rimettere immediatamente gli atti al servizio personale che nel termine di dieci giorni può avocare il procedimento. Nel caso che lo stesso responsabile ritenga che la sanzione possa essere limitata alla censura, salvo diverso anche successivo avviso del suddetto servizio personale, deve immediatamente contestare gli addebiti al dipendente assegnandogli un termine di dieci giorni per presentare le proprie giustificazioni per iscritto, a seguito delle quali, non oltre venti giorni dalla avvenuta contestazione, può direttamente comminare la censura dandone comunicazione al servizio personale. Il servizio personale, avuta notizia della infrazione e svolti autonomamente gli opportuni accertamenti preliminari, può contestare gli addebiti direttamente al dipendente, assegnandogli un termine di venti giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni e per produrre eventuali documenti e testimonianze a discarico. L'avvenuta comunicazione delle contestazioni deve comunque risultare da dichiarazione del dipendente scritta sul foglio contenente le contestazioni, copia del quale deve essergli consegnata. L'eventuale rifiuto a rilasciare la dichiarazione deve risultare da attestazione scritta del dipendente incaricato della consegna. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai precedenti quarto e quinto comma, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo della unità organizzativa presso la quale il dipendente presta servizio. In questo caso le comunicazioni sono limitate alla notizia della instaurazione del procedimento disciplinare e fanno menzione degli estremi dei fatti contestati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-73

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