Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloTitolo V

Art. 101

Destituzione di diritto

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente incorre di diritto nella destituzione: a) a seguito di condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel Capo IV del Titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione; per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli artt. 519, 520, 521 del codice penale e dall' della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per tutti i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, sequestro di persona; b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata; c) per condanna passata in giudicato per i delitti di cui alle leggi 22.5.75, n. 152; 15.12.79, n. 625; 13.9.82, n. 646.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-101

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