Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloTitolo V

Art. 100

Dispensa dal servizio per infermità

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente che decorsi i periodi massimi, continuativo e complessivo, previsti dal precedente , quarto e quinto comma, risulti inidoneo per malattia o menomazione a riprendere servizio è dispensato dallo stesso ove non sia possibile l'applicazione del precedente e salvo il trattamento di quiescenza cui abbia diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-100

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Dispensa dal servizio per infermità (Art. 100 Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.) — Testo vigente | Portale Normativo