Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo III

Art. 38

Passaggio ad altro profilo per sopraggiunta infermità

In vigore dal 24 giu 1983
Al dipendente che per sopraggiunta infermità sia giudicato permanentemente non idoneo alle mansioni del proprio profilo professionale può essere attribuito anche mediante il superamento di un corso di riqualificazione un profilo professionale omogeneo della stessa qualifica funzionale purchè sia convenientemente utilizzabile o, in mancanza dei prescritti requisiti, ad uno di qualifica funzionale inferiore. I relativi accertamenti sanitari sono effettuati con la procedura prevista per i casi di dispensa dal servizio per inidoneità di cui ai successivi sesto comma e 99 secondo comma. I passaggi di profilo di cui al precedente primo comma sono disposti dal consiglio di amministrazione su istanza degli interessati. Il dipendente cui è attribuito un altro profilo professionale conserva a tutti gli effetti l'anzianità maturata in quello di provenienza. Qualora il dipendente sia assegnato ad un profilo con trattamento economico di base inferiore gli verrà corrisposto, fino al riassorbimento da effettuarsi in presenza di qualunque ipotesi di miglioramento economico anche se indipendente dalla progressione di qualifica, un assegno personale pari alla differenza tra il trattamento in precedenza percepito e quello di competenza.
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Passaggio ad altro profilo per sopraggiunta infermità (Art. 38 Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.) — Testo vigente | Portale Normativo