Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo III

Art. 41

Assenze per malattia

In vigore dal 24 giu 1983
In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio il dipendente deve darne immediata comunicazione all'unità organizzativa presso la quale presta servizio e far pervenire alla stessa, entro tre giorni dall'inizio dell'assenza, la relativa documentazione medica. Egli è tenuto inoltre a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dall'Azienda tramite gli organi sanitari competenti. Qualora si sottragga a tali controlli o risulti in condizioni di svolgere il proprio lavoro il dipendente è tenuto a riprendere immediatamente servizio fatte salve eventuali sanzioni disciplinari. Il periodo di assenza per malattia ha termine col cessare della causa che lo ha determinato; esso non può protrarsi per più di dodici mesi consecutivi. In ogni caso il dipendente, in ciascun decennio di servizio, non potrà fruire di periodi di assenza dal servizio per malattia superiori a ventiquattro mesi complessivi. Nel caso in cui il periodo di assenza per malattia si protragga per più di dodici mesi consecutivi o per più di ventiquattro mesi complessivi l'Azienda deve sottoporre il dipendente a visita medica collegiale a seguito della quale il dipendente stesso potrà essere adibito, a domanda, ad altri compiti attinenti il proprio profilo, essere trasferito ad altro profilo ai sensi del precedente primo comma oppure essere dispensato dal servizio ai sensi del successivo . Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto allo stipendio, intendendo per stipendio la retribuzione base così come definita negli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali ai sensi dell' del DPR 145/81, con esclusione dei compensi connessi alla presenza in servizio o all'espletamento di specifiche mansioni per i primi sei mesi mentre per i successivi tre mesi lo stipendio sarà pari ai due terzi e per il restante periodo successivo sarà pari alla metà fermo restando il diritto agli assegni per carico di famiglia. I periodi di malattia agli effetti delle precedenti disposizioni si considerano continuativi ove tra essi non intercorra un periodo di effettiva presenza in servizio superiore a novanta giorni lavorativi. Il tempo trascorso in malattia è computato per intero, ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio nonché del trattamento di quiescenza e di previdenza. Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza per malattia sia riconosciuta dipendente da causa di servizio permane, per tutto il periodo di assenza stesso, il diritto del dipendente all'intera retribuzione esclusi i soli compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
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Assenze per malattia (Art. 41 Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.) — Testo vigente | Portale Normativo