Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 37
Licenze, abilitazioni e attestati
In vigore dal 24 giu 1983
Ove ritenuto necessario nell'esclusivo e diretto interesse aziendale, l'Azienda può assumere gli oneri connessi all'addestramento del personale per l'acquisizione di particolari professionalità, licenze, abilitazioni e attestati nonché per il mantenimento della loro validità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-37