Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo II
Art. 32
Comunicazioni in materia di contenzioso
In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente convenuto in giudizio per danni arrecati a terzi nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite o quello cui sia notificata da terzi diffida per l'omissione di atti o di operazioni al cui compimento egli sia tenuto, ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al responsabile dell'unità organizzativa, che, a sua volta, ha il dovere di informare senza indugio il direttore del servizio personale degli atti di citazione e delle diffide che siano notificate a lui stesso ovvero al personale da lui dipendente.
Devono altresì essere comunicate, con le modalità di cui al precedente comma, le sentenze, ordinanze, rinunce e transazioni eventualmente intervenute.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-32