Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo II
Art. 31
Responsabilità verso i terzi
In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente che, nell'esercizio delle attribuzioni a lui conferite, cagioni ad altri un danno ingiusto è personalmente obbligato a risarcirlo.
La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se essa consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento sia obbligato per legge o per regolamento.
L'Azienda, qualora abbia risarcito il terzo danneggiato si rivale agendo nei confronti del dipendente a norma del precedente . Nei confronti del dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici l'azione di rivalsa è esercitata solo in caso di danni non risarciti dall'assicurazione e arrecati per dolo o colpa grave.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-31