Art. 32 · Comunicazioni in materia di contenzioso
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo II

Art. 32

21 / 111

Comunicazioni in materia di contenzioso

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente convenuto in giudizio per danni arrecati a terzi nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite o quello cui sia notificata da terzi diffida per l'omissione di atti o di operazioni al cui compimento egli sia tenuto, ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al responsabile dell'unità organizzativa, che, a sua volta, ha il dovere di informare senza indugio il direttore del servizio personale degli atti di citazione e delle diffide che siano notificate a lui stesso ovvero al personale da lui dipendente. Devono altresì essere comunicate, con le modalità di cui al precedente comma, le sentenze, ordinanze, rinunce e transazioni eventualmente intervenute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-32