Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloCapo III

Art. 43

Aspettativa per servizio militare

In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza retribuzione. Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; durante tale aspettativa, qualora la retribuzione erogata dall'amministrazione militare risulti inferiore a quella spettante presso l'Azienda all'atto del richiamo ovvero successivamente maturata per effetto della progressione economica o di carriera - con esclusione dei compensi connessi alla presenza in servizio o all'espletamento di specifiche mansioni al dipendente compete la differenza, comprensiva degli assegni personali corrisposti dall'Azienda stessa; in tale computo non sono inclusi gli eventuali assegni spettanti per incarichi speciali, che restano a carico dell'amministrazione militare. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio nonché ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza se il richiamo alle armi non è stato disposto su domanda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-43

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Aspettativa per servizio militare (Art. 43 Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.) — Testo vigente | Portale Normativo