Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 43
45 / 111Aspettativa per servizio militare
In vigore dal 24 giu 1983
Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza retribuzione.
Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; durante tale aspettativa, qualora la retribuzione erogata dall'amministrazione militare risulti inferiore a quella spettante presso l'Azienda all'atto del richiamo ovvero successivamente maturata per effetto della progressione economica o di carriera - con esclusione dei compensi connessi alla presenza in servizio o all'espletamento di specifiche mansioni al dipendente compete la differenza, comprensiva degli assegni personali corrisposti dall'Azienda stessa; in tale computo non sono inclusi gli eventuali assegni spettanti per incarichi speciali, che restano a carico dell'amministrazione militare.
Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio nonché ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza se il richiamo alle armi non è stato disposto su domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-43