Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 47
Divieto di indagini sulle opinioni
In vigore dal 24 giu 1983
L'Azienda, ai fini dell'assunzione come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, non può effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione delle sue attitudini e prestazioni professionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-47