Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Capo III
Art. 52
Costituzione delle rappresentanze sindacali
In vigore dal 24 giu 1983
Rappresentanze sindacali locali possono essere costituite ad iniziativa, dei dipendenti in ogni unità organizzativa nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nell'unità organizzativa.
Il numero e la dislocazione delle varie rappresentanze saranno stabiliti nel contratto nazionale di lavoro, in relazione alla organizzazione dell'Azienda ed al numero degli addetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-52