Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloTitolo IIICapo I

Art. 56

Riduzione dello stipendio

In vigore dal 24 giu 1983
La riduzione dello stipendio è inflitta: a) per reiterata inosservanza dell'orario di servizio; b) per assenza arbitraria non superiore a due giorni; c) per contegno scorretto verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti o verso il pubblico; d) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente; e) per ritardo, non doloso, nell'effettuare consegne di valori o di oggetti; f) in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti dalla quale non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda; g) per violazione del segreto d'ufficio. La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, nè superiore ad un quinto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi. L'entità e la durata della stessa dovranno essere proporzionate alla gravità della mancanza. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di sei mesi nel conferimento della successiva classe o aumento periodico di stipendio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-56

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