Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Titolo III›Capo I
Art. 58
Destituzione
In vigore dal 24 giu 1983
La destituzione consiste nella perdita dell'impiego ed è inflitta:
a) per indegnità morale;
b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente;
c) per grave abuso di autorità e di fiducia;
d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Azienda, allo Stato, ad altri enti pubblici od a privati;
e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per dolosa e connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio;
g) per abbandono del posto di lavoro o del servizio in attività direttamente connesse alla assistenza al volo o per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione;
h) per istigazione agli atti di cui al precedente lettera e).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-58