Art. 58 · Destituzione
Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al voloTitolo IIICapo I

Art. 58

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Destituzione

In vigore dal 24 giu 1983
La destituzione consiste nella perdita dell'impiego ed è inflitta: a) per indegnità morale; b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente; c) per grave abuso di autorità e di fiducia; d) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Azienda, allo Stato, ad altri enti pubblici od a privati; e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per dolosa e connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti; f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d'ufficio; g) per abbandono del posto di lavoro o del servizio in attività direttamente connesse alla assistenza al volo o per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione; h) per istigazione agli atti di cui al precedente lettera e).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-58