Regolamento del personale dell'azienda autonoma di assistenza al volo›Titolo III›Capo I
Art. 57
Sospensione dalla qualifica
In vigore dal 24 giu 1983
La sospensione dalla qualifica consiste nell'allontanamento dal servizio, con privazione dello stipendio, per non meno di un mese e per non più di sei mesi.
La sospensione è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per denigrazione dell'Azienda o dei suoi rappresentanti;
c) per uso dell'impiego a fini di interesse personale;
d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per comportamento che produca interruzione o turbamento, nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio;
f) per dolosa tolleranza di abusi commessi da dipendenti.
Il dipendente al quale è inflitta la sospensione dalla qualifica subisce un ritardo di due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio.
Il tempo durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalla qualifica con privazione dello stipendio è dedotto dal computo dell'anzianità a tutti gli effetti.
Al dipendente sospeso dalla qualifica è concesso, con provvedimento del direttore generale, un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre le quote di aggiunta di famiglia. L'importo dell'assegno è stabilito tenendo conto della situazione economico-familiare del dipendente e può esser ridotto o aumentato in conseguenza delle variazioni che intervengano nella composizione e nel reddito del nucleo familiare dell'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-04-07;279#art-rdp-57