Art. 7
Norma transitoria
In vigore dal 24 lug 1983
Fino a quando il personale della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo non sarà stato trasferito all'ISVAP le funzioni dell'Istituto continuano ad essere esercitate dalla Direzione generale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1983
PERTINI
FANFANI - PANDOLFI - GORIA - SCHIETROMA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1983
Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 14
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-04;315#art-7