Art. 4
Ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo
In vigore dal 24 lug 1983
Il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo è soppresso. In conseguenza è soppressa anche la tabella di cui all'allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituito il ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nelle tabelle allegate al presente decreto. Le dotazioni organiche del Ministero sono ridotte di un numero corrispondente di posti per ciascuna qualifica funzionale.
Il personale del soppresso ruolo tecnico ispettivo non trasferito all'ISVAP è collocato nel ruolo di cui al comma precedente con la qualifica già rivestita e con l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Il personale proveniente da altri ruoli dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso la Direzione generale alla data di entrata in vigore del presente decreto e non trasferito all'ISVAP, a domanda e previa valutazione, da parte di una commissione nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sua idoneità in relazione ai nuovi compiti esercitati dalla direzione generale, può essere collocato, nei limiti dei posti disponibili, nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo con la qualifica già rivestita e con l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-04;315#art-4