Art. 5

Conferimento di posti vacanti

In vigore dal 24 lug 1983
In conformità all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1972, n. 748, i posti vacanti nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà, secondo il turno di anzianità e, per metà, mediante concorso per titoli di servizio ai primi dirigenti del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre, nella qualifica, tre anni di effettivo servizio senza demerito. Sino all'entrata in vigore della nuova normativa di carattere generale in materia di accesso alla dirigenza e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, i posti vacanti di primo dirigente del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità previsti dall' della legge 30 settembre 1978, n. 583, al personale in servizio presso la Direzione generale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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