Art. 2
Struttura della Direzione generale
In vigore dal 24 lug 1983
La Direzione generale è strutturata su un ufficio a livello dirigenziale D e su cinque uffici a livello dirigenziale E.
L'ufficio a livello di funzioni dirigenziali D svolge le funzioni di vice direttore generale; coordina le attività degli uffici a livello dirigenziale e le attività di studio e di ricerca per i servizi di istituto; provvede all'elaborazione degli atti necessari per la determinazione dello indirizzo amministrativo del settore assicurativo; elabora la relazione annuale sulla politica assicurativa.
La direzione generale si avvale altresì di un dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto per compiti di studio e di ricerca e per l'esercizio delle altre attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Gli uffici a livello di funzioni dirigenziali e svolgono i seguenti compiti:
affari amministrativi generali; pubblicazioni curate dalla Direzione generale; esame di questioni giuridiche;
studi e ricerche;
contenzioso amministrativo e adozione di provvedimenti sanzionatori;
adozione di altri provvedimenti ministeriali e proposte di legge; rapporti con organismi internazionali;
tenuta di albi e adempimenti connessi.
Dal quadro A della tabella XIV dell'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi due uffici a livello dirigenziale D e cinque uffici a livello dirigenziale e già attribuiti alla Direzione generale con conseguente riduzione di altrettanti posti di qualifica e di funzioni.
Le modifiche dell'ordinamento interno degli uffici sono attuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-04;315#art-2