Art. 3

Comitati

In vigore dal 24 lug 1983
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può costituire, nell'ambito della Direzione generale, anche con la partecipazione di esperti estranei all'Amministrazione, uno o più comitati per lo studio di particolari aspetti della politica assicurativa nazionale. La misura del compenso ai componenti dei comitati di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro. Alla spesa relativa, nonché a quella per l'acquisto di pubblicazioni e di altri mezzi strumentali, si provvede con le entrate del contributo di vigilanza di cui all'art. 67 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-04;315#art-3

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