Art. 5
In vigore dal 12 mar 1983
Nel caso in cui l'impresa editrice, che richiede l'agevolazione, editi anche testate con periodicità diversa da quella prevista dall' del presente decreto e/o svolga anche attività diversa da quella concernente l'edizione di testate giornalistiche e non sia possibile distinguere l'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione da parte dei diversi comparti dell'impresa, la stessa deve dichiarare, sulla base degli ultimi bilanci approvati, il fatturato riferibile all'attività di edizione delle testate di cui al primo comma dell' del presente decreto e quello riferibile alle altre attività svolte negli impianti che utilizzano gli stessi servizi di telecomunicazione.
Le agevolazioni tariffarie sono accordate, per l'anno successivo a quello cui si riferisce il fatturato, su una quota percentuale dell'ammontare delle voci ammesse a riduzione ai sensi dell' del presente decreto, pari alla quota percentuale del fatturato riferibile alle attività agevolate rispetto al fatturato totale della impresa.
L'impresa è tenuta a comunicare ai gestori interessati la ripartizione del fatturato tra le diverse attività risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello per il quale è stata richiesta l'agevolazione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Sulla base di tale dichiarazione le aziende postelegrafoniche, ognuna per i servizi di competenza, fissano in via definitiva la quota delle voci ammesse a riduzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-15;49#art-5