Art. 3
In vigore dal 12 mar 1983
Le agevolazioni tariffarie concernenti i servizi di telecomunicazione si applicano solo ai servizi utilizzati attraverso le apparecchiature in uso esclusivo delle imprese editrici delle testate di cui all' del presente decreto.
Dette riduzioni riguardano: la tassazione per il traffico, i contributi e i canoni, forfettari o pari alle spese vive anche concernenti le apparecchiature terminali, ivi comprese quelle di cui all' del decreto ministeriale 27 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1981, relativi a:
utenze telefoniche di qualsiasi tipo, utilizzate per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico su rete pubblica commutata;
utenze telex;
utenze fototelegrafiche;
uso di circuiti telefonici punto a punto o multipunto in ambito nazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico;
uso di circuiti telefonici punto a punto in ambito internazionale per fonia o per trasmissioni di tipo telegrafico, limitatamente alla parte di competenza italiana;
uso di circuiti a larga banda per trasmissioni in fac-simile di pagine di giornali in ambito nazionale.
Le riduzioni si applicano alle tariffe per i telegrammi ordinari e di stampa inoltrati all'amministrazione direttamente dalle testate tramite i posti di utente in uso alle stesse e per i fototelegrammi inoltrati su collegamento diretto ai posti dell'amministrazione o presentati dalle testate ove le medesime risiedono ai posti pubblici dell'amministrazione stessa. Tali riduzioni vengono altresì applicate alle tariffe dei servizi telegrafici resi dalla società concessionaria Radiostampa alle predette testate e dalla medesima fatturate.
Non sono soggetti alle riduzioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416:
a) i contributi ed i canoni non contemplati dai provvedimenti tariffari;
b) i contributi ed i canoni per l'uso di circuiti telegrafici comunque realizzati;
c) le indennità di mora e le somme corrisposte per rifusione danni e simili;
d) le aliquote delle tasse e delle soprattasse relative ai servizi telefonici, telegrafici, telex e fototelegrafici riscosse in Italia su conti trasferiti per servizi richiesti e/o forniti all'estero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-15;49#art-3