Art. 4

In vigore dal 12 mar 1983
Le imprese editrici delle testate, la cui periodicità sia compresa tra quelle indicate nell' del presente decreto, debbono inoltrare apposita domanda indirizzata ai gestori competenti, indicando la denominazione, la sede e l'indirizzo della testata nonché il tipo di utenza e il relativo numero qualora esista. La domanda, su carta legale, deve essere corredata da apposita certificazione rilasciata dal Servizio della editoria, attestante la data di iscrizione nel Registro nazionale della stampa, la denominazione della testata e la periodicità dichiarata dall'impresa editrice.
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Art. 4 Norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti. — Testo vigente | Portale Normativo