Art. 2
In vigore dal 12 mar 1983
Le riduzioni relative alle tariffe telefoniche di cui al primo comma dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, si applicano alle testate che abbiano periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno; le riduzioni relative alle tariffe di telecomunicazione e postali di cui al secondo comma del medesimo art. 28 si applicano ai periodici appartenenti ai quattro gruppi previsti dall'art. 71 del regolamento dei servizi postali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.
Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano a condizione che nel corso dell'anno siano pubblicati almeno i tre quarti dei numeri che comporterebbero la periodicità dichiarata.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo i numeri cumulati vengono considerati come un numero singolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-15;49#art-2