Art. 8
In vigore dal 12 mar 1983
In sede di prima applicazione del presente decreto le imprese editrici sono tenute a presentare la domanda di cui al precedente entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Le imprese che non hanno ancora ottenuto la certificazione relativa all'iscrizione nel Registro nazionale della stampa, debbono allegare alla domanda intesa ad ottenere le agevolazioni di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, copia della richiesta di iscrizione al citato Registro, con riserva di esibire la predetta certificazione entro il termine di trenta giorni dal suo rilascio.
In tal caso i gestori interessati, non appena in possesso della documentazione richiesta, accordano le agevolazioni con le decorrenze previste dal citato articolo 28 o dalla data successiva di inizio delle pubblicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1983
PERTINI
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 16
N.B. - In questa stessa Gazzetta Ufficiale è pubblicato un comunicato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni concernente il fac-simile di domanda da produrre ai sensi dell' del decreto di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-15;49#art-8