Titolo II
Art. 15
In vigore dal 3 mar 1983
L'accertamento e la liquidazione dei diritti e della tassa nei casi indicati all' vengono effettuati dall'ente o dalla società di gestione mediante l'emissione di fattura recante l'indicazione analitica delle somme dovute, distintamente sulla base di documenti ufficiali dell'aeromobile e del carico per i diritti di cui agli , e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e sulla base del documento di trasporto per la tassa erariale di sbarco ed imbarco delle merci trasportate per via aerea.
La riscossione dei diritti e della tassa nei casi indicati all' viene effettuata dall'ente o dalla società mediante l'esazione immediata della fattura oppure, previo accordo tra le parti, mediante pagamento differito con addebito elevato nelle forme ordinariamente in uso.
L'ente o la società è tenuta a rilasciare una ricevuta per la somma riscossa nel caso di esazione immediata e a dare quietanza sul documento di addebito all'atto del pagamento differito.
La ricevuta ovvero la quietanza di cui al precedente comma costituiscono titolo per il vettore al fine di esercitare verso lo speditore o il destinatario della merce la rivalsa della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-15