Titolo II
Art. 14
In vigore dal 3 mar 1983
Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o società, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti e della tassa erariale di cui all' sono eseguiti a cura degli enti o delle società predette, cui per legge sono devoluti i proventi dei diritti e della tassa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-14