Titolo I

Art. 11

In vigore dal 3 mar 1983
I direttori di circoscrizione aeroportuale nella loro qualifica di agenti contabili, nei primi cinque giorni successivi ad ogni bimestre e precisamente in marzo, maggio, luglio, settembre, novembre e gennaio, trasmettono in semplice esemplare, alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, dandone contestuale notizia al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, il conto degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti nel bimestre precedente (modello 7 A.C.). Quando il conto bimestrale non si chiude a pareggio, deve essere data ragione sia delle somme rimaste da riscuotere sia del debito per somme riscosse e non versate. Al conto bimestrale debbono essere allegati: a) le contromatrici delle bollette emesse (modello 2 A.C.), unitamente ad un esemplare delle corrispondenti note di accertamento (modello 1 A.C.), ove emesse; b) un riepilogo delle quietanze dei tesorieri relative ai versamenti eseguiti (modello 5 A.C.); c) un elenco delle riscossioni effettuate (modello 3 A.C.).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-11

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