Titolo III
Art. 16
In vigore dal 3 mar 1983
Negli aeroporti in cui l'Amministrazione dello Stato abbia concesso ad enti o società la gestione di aerostazioni per passeggeri e la relativa convenzione sia stata approvata e resa esecutiva, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali è esercitato ad opera dell'ente o della società in conformità dell', terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324.
Qualora la concessione riguardi la gestione della aerostazione merci, l'ente o la società esegue l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea e introita il relativo provento, in conformità dell', quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-16