Titolo I

Art. 8

In vigore dal 3 mar 1983
Il direttore della circoscrizione aeroportuale quindicinalmente, ed in ogni caso al momento in cui le somme riscosse raggiungono l'importo di L. 5.000.000 deve rimettere, con le modalità previste dall'art. 232 del regolamento di contabilità generale dello Stato, dette somme alla tesoreria provinciale competente per territorio con l'imputazione al relativo capo e capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Per gli aeroporti di maggior traffico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, può elevare fino al quadruplo il limite di somma di cui sopra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Modalita' per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile. — Testo vigente | Portale Normativo