Titolo I

Art. 1

In vigore dal 3 mar 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il regio decreto 2 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente la istituzione di una tassa di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, concernente la determinazione della misura della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 1982; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: . I diritti di approdo e di partenza, il diritto per il ricovero e per la sosta allo scoperto, il diritto per l'imbarco passeggeri in voli internazionali, previsti rispettivamente dagli della legge 5 maggio 1976, n. 324, nonché la tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea, istituita dall' del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, negli aeroporti gestiti dallo Stato nell'ambito di ciascuna circoscrizione aeroportuale sono accertati, riscossi e versati dal direttore della circoscrizione medesima, che si avvale dell'opera del personale dipendente, ferma restando la sua responsabilità amministrativo-contabile e salvo il diritto di rivalsa verso i responsabili materiali. L'accertamento e la riscossione si effettuano in base alle disposizioni di cui al presente decreto e con l'osservanza delle norme contenute nella legge e nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché nelle istruzioni generali sui servizi del tesoro. Il direttore della circoscrizione aeroportuale ove ne ravvisi la opportunità e previo assenso della Direzione generale dell'aviazione civile, può delegare, per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea, ai sensi dell' del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, il competente ufficio doganale, il quale renderà le relative contabilità con le modalità in vigore per la propria amministrazione. I proventi dei diritti e della tassa erariale indicati nel primo comma sono versati con imputazione al cap. 2162 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1982 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-1

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