Titolo I

Art. 2

In vigore dal 3 mar 1983
La riscossione dei diritti e della tassa indicati all'articolo precedente deve essere immediatamente susseguente all'accertamento dei diritti e della tassa. È tuttavia in facoltà del competente direttore di circoscrizione aeroportuale autorizzare il pagamento dei diritti e della tassa entro e non oltre la fine del mese in cui è avvenuto l'accertamento, previa costituzione di un deposito cauzionale o di una idonea fidejussione bancaria, in conformità all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; delle autorizzazioni concesse il direttore della circoscrizione aeroportuale dà comunicazione alla Direzione generale dell'aviazione civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-15;1085#art-2

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