Art. 6

In vigore dal 12 ago 1984
In sede di prima applicazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo verranno ammessi all'esame di Stato anche i laureati che abbiano iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo la pratica professionale prevista dall'art. 47 della legge 24 maggio 1967, n. 396, con le modalità ivi indicate anche se l'abbiano completata successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta norma regolamentare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;980#art-6

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