Art. 5
In vigore dal 4 feb 1983
Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, il quale con l'ordinanza medesima presceglie le sedi (città sodi di università od istituti superiori con corsi di laurea in scienze biologiche), dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.
Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.
Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale.
Il candidato che non si presenti al suo turno, perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.
Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.
Sono ammessi alla prova orale e pratica quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova scritta.
Sulla prova orale e pratica la commissione delibera appena compiuta ciascuna prova, assegnando i voti di merito.
Il candidato ottiene l'idoneità quando ha raggiunto i sei decimi dei voti in ciascuna delle due ultime prove.
Al termine dei suoi lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 ottobre 1982
PERTINI
SPADOLINI - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 6
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;980#art-5