Art. 2
AbrogatoIn vigore dal 9 giu 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 MARZO 2001, N. 195
Note all'articolo
- Il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 195 ha disposto (con l'art. 1) che "la disposizione di cui sopra si applica a decorrere dalle sessioni degli esami di Stato dell'anno 2001".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;980#art-2