Art. 1

In vigore dal 4 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni; Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; EMANA il seguente regolamento: . La laurea in scienze biologiche è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;980#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo. — Testo vigente | Portale Normativo