Art. 1
In vigore dal 4 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
EMANA
il seguente regolamento:
.
La laurea in scienze biologiche è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;980#art-1