Art. 3

In vigore dal 12 ago 1984
Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di biologo, ciascuna commissione - nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione - è composta dal presidente e da quattro membri. Il presidente viene nominato fra i professori ordinari di ruolo, fuori ruolo od a riposo di materie biologiche a qualunque facoltà essi appartengano; i membri vengono prescelti da terne designate dal competente ordine professionale formate da persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo (ordinari, straordinari ed associati), fuori ruolo od a riposo; b) liberi docenti; c) liberi professionisti iscritti all'albo, con non meno di cinque anni di lodevole esercizio professionale; d) iscritti nell'elenco speciale dell'ordine nazionale di biologi che esplichino mansioni di biologi quali funzionari presso pubbliche amministrazioni e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio; e) assistenti, coadiutori e direttori biologi di ruolo negli enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti nell'elenco speciale di cui all', secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, nonché biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unità sanitarie locali iscritti da almeno cinque anni nell'ordine professionale. Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono far parte delle commissioni per la categoria a) anche i professori incaricati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-10-28;980#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo. — Testo vigente | Portale Normativo